Art. 15 · LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Art. 15

LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

In vigore dal 1 feb 2022
(Atti discriminatori) È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età , di nazionalità o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
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