Art. 73
Convenzione

Art. 73

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In vigore dal 27 gen 1971
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione e di ogni modifica alla stessa devono essere depositati presso la Banca, la quale agirà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario trasmetterà copia della presente Convenzione, certificata conforme, a tutti gli Stati membri della Banca e ad ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-73