Art. 72
Convenzione

Art. 72

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In vigore dal 27 gen 1971
Nessuna notifica effettuata da uno Stato Contraente in virtù degli può portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione allo Stato in questione, ad un ente pubblico od organismo da detto Stato dipendente o ad un suo cittadino, in seguito alla accettazione della competenza del Centro, data da uno di essi prima della ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-72