Art. 71
Convenzione

Art. 71

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In vigore dal 27 gen 1971
Ciascuno Stato Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-71