Art. 66
Convenzione

Art. 66

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In vigore dal 27 gen 1971
Se il Consiglio d'amministrazione lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la modifica proposta è distribuita a tutti gli Stati Contraenti per la ratifica, accettazione o approvazione. Ciascuna modifica entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione ha inviato agli Stati Contraenti una notifica per informarli che tutti gli Stati Contraenti hanno ratificato, accettato o approvato la modifica. Nessuna modifica può portare pregiudizio ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ad uno Stato Contraente, ad un ente pubblico od organismo dipendente da tale Stato o ad un suo cittadino, a seguito dell'accettazione della competenza del Centro che abbia avuto luogo prima della entrata in vigore della modifica.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-66