Art. 65
Convenzione

Art. 65

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In vigore dal 27 gen 1971
Ogni Stato Contraente può proporre modifiche alla presente Convenzione. Il testo delle modifiche proposte deve essere comunicato al Segretario Generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio d'amministrazione, nel corso della quale le proposte modifiche verranno esaminate, e deve essere da lui immediatamente trasmesso a tutti i membri del Consiglio d'amministrazione.
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