Art. 64
Convenzione

Art. 64

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In vigore dal 27 gen 1971
Ogni controversia che insorga fra Stati Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione e che non sia risolta in via amichevole è portata innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda di una qualsiasi parte nella controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano in un'altra procedura di risoluzione.
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