Art. 53
ConvenzioneSez. 6

Art. 53

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In vigore dal 27 gen 1971
La sentenza è vincolante per le parti e non può formare oggetto di appello od altro ricorso, al di fuori di quelli previsti dalla presente Convenzione. Ciascuna parte deve eseguire la sentenza nei termini stabiliti, salvo che l'esecuzione della stessa sia sospesa in virtù delle disposizioni della presente Convenzione. Ai fini della presente Sezione, il termine "sentenza" comprende ogni decisione concernente l'interpretazione, revisione o annullamento della sentenza pronunciata ai sensi degli o 52.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-53