Convenzione›Sez. 3
Art. 42
49 / 75In vigore dal 27 gen 1971
Il Tribunale si pronuncia sulla controversia conformemente alle norme di diritto convenute tra le parti. In difetto di accordo tra le parti, il Tribunale applica la legge dello Stato Contraente parte nella controversia - ivi comprese le norme relative ai conflitti di legge - come pure i principi di diritto internazionale in materia.
Il Tribunale non può rifiutarsi di giudicare eccependo il silenzio o l'oscurità della legge.
Le disposizioni dei precedenti paragrafi non pregiudicano la facoltà del Tribunale, se le parti sono d'accordo in tal senso, di statuire ex aequo et bono.
Storico versioni
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