Convenzione›Sez. 2
Art. 4
29 / 75In vigore dal 27 gen 1971
Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto può agire in qualità di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilità di agire.
Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.
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