Art. 4
ConvenzioneSez. 2

Art. 4

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In vigore dal 27 gen 1971
Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato Contraente. Un sostituto può agire in qualità di rappresentante nel caso di assenza del titolare da una riunione o di sua impossibilità di agire. Salvo diversa designazione, il governatore e il sostituto-governatore della Banca, nominati dallo Stato Contraente, esercitano di diritto le funzioni rispettive di rappresentante e di sostituto.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-4