Convenzione›Sez. 3
Art. 34
46 / 75In vigore dal 27 gen 1971
È compito della Commissione di chiarire i punti di contrasto tra le parti e di sforzarsi di condurle ad una soluzione reciprocamente accettabile. A tale scopo la Commissione può, in una qualsiasi fase della procedura e ripetutamente, raccomandare alle parti i termini di una soluzione. Le parti debbono collaborare in buona fede con la Commissione al fine di consentirle di adempiere il proprio compito e debbono tenere nel massimo conto le sue raccomandazioni.
Se le parti si mettono d'accordo, la Commissione redige un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo fra le parti. Se, in una qualsiasi fase del procedimento la Commissione stima che non vi sia alcuna possibilità di accordo tra le parti, essa chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia è stata sottoposta alla conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo. Se una delle parti non si presenta o manca di partecipare al procedimento, la Commissione chiude la procedura e redige un verbale in cui constata che una delle parti è stata assente o si è astenuta dal partecipare al procedimento.
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