Art. 32
ConvenzioneSez. 3

Art. 32

44 / 75
In vigore dal 27 gen 1971
La Commissione è giudice della propria competenza. Ogni eccezione di competenza sollevata da una delle parti e fondata sul motivo che la controversia non rientra nella competenza del Centro o, per una qualsiasi altra ragione, in quella della Commissione, deve essere esaminata dalla Commissione, che decide se essa debba essere trattata come questione pregiudiziale o se il suo esame vada fatto congiuntamente a quello delle questioni di merito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-32