Art. 30
ConvenzioneSez. 2

Art. 30

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In vigore dal 27 gen 1971
Se la Commissione non viene costituita entro i 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale conformemente all', par. o entro il diverso termine convenuto tra le parti, il Presidente, su richiesta della parte più diligente e, se possibile, dopo consultazione delle parti, nomina il conciliatore o i conciliatori non ancora designati.
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