Art. 29
ConvenzioneSez. 2

Art. 29

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In vigore dal 27 gen 1971
La Commissione di conciliazione (in seguito denominata la Commissione) è costituita non appena possibile dopo la registrazione della domanda di cui allo . (a) La Commissione è composta di un conciliatore unico o di un numero dispari di conciliatori nominati conformemente all'accordo tra le parti. (b) In caso di mancato accordo tra le parti sul numero dei conciliatori e sulle modalità della loro nomina, la Commissione comprende tre conciliatori; ciascuna parte nomina un conciliatore ed il terzo, che funge da Presidente della Commissione, è nominato d'accordo tra le parti.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-29