Convenzione
Art. 28
7 / 75In vigore dal 27 gen 1971
Uno Stato Contraente o il cittadino di uno Stato Contraente che desideri istituire un procedimento di conciliazione deve indirizzare una domanda scritta in tal senso al Segretario Generale, che ne invia copia all'altra parte.
La domanda deve contenere informazioni concernenti l'oggetto della controversia, l'identità delle parti ed il loro consenso a far ricorso alla conciliazione conformemente al regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato.
Il Segretario Generale deve registrare la domanda, salvo il caso in cui, sulla base delle informazioni contenute nella domanda, egli ritenga che la controversia ecceda manifestamente la competenza del Centro. Egli deve notificare immediatamente alle parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-28