Convenzione
Art. 26
5 / 75In vigore dal 27 gen 1971
Il consenso delle parti a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione viene considerato, salvo stipulazione contraria, come implicante la rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Uno Stato Contraente può esigere, come condizione al suo consenso a sottoporsi ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, che siano esauriti i ricorsi amministrativi o giudiziari interni.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-26