Art. 22
ConvenzioneSez. 6

Art. 22

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In vigore dal 27 gen 1971
Le disposizioni dell' si applicano alle persone che partecipano ai procedimenti in conformità di questa Convenzione in qualità di parti, agenti; consiglieri, avvocati, testimoni o esperti; tuttavia, quanto disposto alla lettera (b) dello stesso articolo si applica soltanto in relazione ai loro trasferimenti ed al loro soggiorno nel Paese nel quale si svolge il procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-22