Art. 18
ConvenzioneSez. 6

Art. 18

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In vigore dal 27 gen 1971
Il Centro ha piena personalità giuridica internazionale. La capacità giuridica del Centro comprende la capacità: (a) di stipulare contratti; (b) di acquisire o alienare beni mobili ed immobili; (c) di stare in giudizio.
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