Art. 15
ConvenzioneSez. 4

Art. 15

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In vigore dal 27 gen 1971
Le designazioni sono fatte per un periodo di sei anni e sono rinnovabili. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri in una delle due liste, l'autorità che ha proceduto alla designazione di tale persona può designare un sostituto per la residua durata del mandato. Le persone inserite nelle liste continuano a figurarvi sino alla designazione del loro successore.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-15