Art. 14
ConvenzioneSez. 4

Art. 14

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In vigore dal 27 gen 1971
Le persone designate per l'inserimento nelle liste devono godere di un'alta reputazione morale, possedere una riconosciuta competenza in materia giuridica, commerciale, industriale e finanziaria e offrire ogni garanzia di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. È particolarmente importante, per le persone designate per la lista degli arbitri, la competenza in materia giuridica. Il Presidente, nel fare le proprie designazioni, tiene anche conto dell'interesse a che siano rappresentati nelle dette liste i principali sistemi giuridici del mondo ed i principali settori della attività economica.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-14