Convenzione›Sez. 3
Art. 10
42 / 75In vigore dal 27 gen 1971
Il Segretario Generale e i Segretari Generali aggiunti sono eletti, su designazione del Presidente, dal Consiglio d'amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per un periodo che non può eccedere i sei anni, e possono essere rieletti.
Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio d'amministrazione, designa uno o più candidati per ciascuna carica. Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale aggiunto sono incompatibili con l'esercizio di una qualsiasi funzione politica. Salvo deroga accordata dal Consiglio d'amministrazione, il Segretario Generale ed i Segretari Generali aggiunti non possono occupare alcun altro impiego o esercitare altra attività professionale.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o se il posto è vacante, il Segretario Generale aggiunto esercita le funzioni di Segretario Generale. Se vi è più di un Segretario Generale aggiunto, il Consiglio d'amministrazione determina in anticipo l'ordine secondo il quale essi saranno chiamati ad esercitare tali funzioni.
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