Art. 5 · LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Art. 5

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-5