Art. 9 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086

Art. 9

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086

In vigore dal 12 feb 1970
Sono stabiliti nella somma di lire 4.733.015 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1962-63, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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