Art. 15
LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086
In vigore dal 12 feb 1970
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 11). L. 810.969.122 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 13).......... L. 441.560.352 Somme riscosse e non versate
(colonna s del riepilogo dell'entrata) .......... L. 1.300.713.851 Residui attivi al 30 giugno 1963... L. 2.553.243.325
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-12-29;1086#art-15