Art. 15 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086

Art. 15

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1086

In vigore dal 12 feb 1970
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1962-63 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1962-63 (articolo 11). L. 810.969.122 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13).......... L. 441.560.352 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) .......... L. 1.300.713.851 Residui attivi al 30 giugno 1963... L. 2.553.243.325
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