Art. 66 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

Art. 66

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1960-61, per la competenza propria dell'e- sercizio medesimo, sono stabilite, come ri- sulta dal conto consuntivo dell'Amministra- zione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomu- nicazioni per l'esercizio finanziario pre- detto, in................................... L. 221.309.954.188 delle quali furono riscosse e versate....... " 166.015.043.802 --------------- e rimasero da riscuotere.................... L. 55.294.910.386 ---------------
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