Art. 51 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

Art. 51

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'eserci- zio finanziario 1960-61 ()....... L. 135.964.386 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)........... " 51.149.868 ----------- Residui passivi al 30 giugno 1961... L. 187.114.254 -----------
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