Art. 22 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

Art. 22

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1076

In vigore dal 10 feb 1970
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'e- sercizio finanziario 1960-61 ().. L. 713.918.924 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)..... " 1.300.335 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)................. " - ----------- Residui attivi al 30 giugno 1961... L. 715.219.259 -----------
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