Art. 70 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

Art. 70

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

In vigore dal 10 feb 1970
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese ac- certate per la competenza propria dell'e- sercizio 1959-60 ()............ L. 44.835.568.610 Somme rimaste da pagare sui residui de- gli esercizi precedenti (articolo 68)..... " 10.708.080.372 --------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 55.543.648.982 ---------------------
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