Art. 22 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

Art. 22

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

In vigore dal 10 feb 1970
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da riscuotere sulle entra- te accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1959-60 (artico- lo 18).................................... L. 183.229.325 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)... " 1.300.335 Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)............... " - --------------------- Residui attivi al 30 giugno 1960... L. 184.529.660 ---------------------
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