Art. 1 · LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

Art. 1

LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1075

In vigore dal 10 feb 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1959-60 per la competenza propria dell'e- sercizio stesso, sono stabilite, quali ri- sultano dal conto consuntivo del bilancio, in......................................... L. 4.589.161.489.260 delle quali: furono versate..... L. 4.133.607.534.275 rimasero da versare " 134.421.178.635 ------------------- " 4.268.028.712.910 ------------------- e rimasero la riscuotere................... L. 321.132.776.350 -------------------
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