Art. 16
LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991
In vigore dal 4 gen 1970
La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.
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