Art. 16 · LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991

Art. 16

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991

In vigore dal 4 gen 1970
La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991#art-16