Art. 4 · LEGGE 22 dicembre 1969, n. 1010

Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1969, n. 1010

In vigore dal 11 feb 1976
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato per l'erogazione dei premi, nominato con decreto del Presidente, del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, da lui delegato, ed è composto da: 1) il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un funzionario designato dal Ministero degli affari esteri; 4) un funzionario designato dal Ministero del tesoro; 5) un funzionario, esperto di bibliografia, designato dal Ministero della pubblica istruzione; 6) un funzionario designato dal Ministero del commercio con l'estero; 7) cinque esperti bibliografici designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e scelti, rispettivamente, su terne presentate dalle associazioni degli editori, dei librai, degli editori di musica, degli scrittori e dei grafici. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo, specialisti di particolari materie letterarie, artistiche e scientifiche. Il comitato può eleggere nel proprio seno dei sottocomitati per agevolare l'espletamento dei compiti ad esso demandati. Le mansioni di segreteria del comitato sono affidate a un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. Ai componenti del comitato ed al suo segretario sono corrisposti, per ogni giornata di adunanza, gettoni di presenza da determinarsi nei modi previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
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