Art. 6
LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1024
In vigore dal 23 gen 1970
Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1426, "Acquisto e costruzioni di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MORO - COLOMBO - BOSCO - CARON
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-12-15;1024#art-6