Art. 1
1 / 3In vigore dal 28 dic 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1969-11-07;909#art-1