Art. 1 · LEGGE 30 ottobre 1969, n. 831

Art. 1

LEGGE 30 ottobre 1969, n. 831

In vigore dal 16 dic 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della croce di guerra al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e lire 20.000 annue. L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli della legge 5 marzo 1961, n. 212.
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