Art. 8 · LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

Art. 8

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

In vigore dal 21 nov 1969
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finaziario 1969, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;743#art-8