Art. 7
LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743
In vigore dal 21 nov 1969
Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste agli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, così ripartite:
1) Ministero della sanità:
a) per l'assistenza sanitaria specifica di cui
all'articolo 1 della legge n. 625.............. L. 3.850.000.000 b) per il funzionamento delle commissioni sa-
nitarie e per gli esami e ricerche clinico-dia-
gnostiche, di cui agli della
legge n. 625................................... " 850.000.000 2) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:
per l'orientamento e la formazione professio-
nale di cui all'articolo 3 della legge n. 625,
ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e
al rinnovo delle particolari attrezzature di-
dattiche necessarie nonche all'istituzione di
centri speciali di rieducazione e di appositi
centri sperimentali, quale contributo devoluto
alla speciale gestione gia istituita in seno al
Fondo per l'addestramento professionale dei la-
voratori, di cui all'articolo 62 della legge 29
aprile 1949, n. 264............................ L. 300.000.000
Il Ministero della sanità nei limiti di spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facoltà di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi.
Ha facoltà, altresì, di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito e progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.
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