Art. 6 · LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

Art. 6

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 743

In vigore dal 21 nov 1969
Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno mensile di assistenza, valutato in lire 9.800 milioni, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1969.
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