Art. 4 · LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691

Art. 4

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691

In vigore dal 16 apr 1988
Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;691#art-4