Art. 72 · LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Art. 72

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1969 SARAGAT RUMOR - BRODOLINI - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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