Art. 59 · LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Art. 59

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concessa la facoltà di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato.
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