Art. 56
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Coloro che possono far valere le condizioni di contribuzione di cui al primo comma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, hanno facoltà, qualunque sia la loro età, di presentare domanda di prosecuzione volontaria nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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