Art. 25 · LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Art. 25

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 28 ago 1990
I superstiti indicati all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233 . COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233 . COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233 . Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell' della legge 22 luglio 1966, n. 613, e l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
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