Art. 21 · LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Art. 21

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 28 feb 1986
All' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma: "Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei". 19a
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