Art. 21
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 28 feb 1986
All' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente comma:
"Qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei".
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