Art. 2 · LEGGE 4 marzo 1969, n. 115

Art. 2

LEGGE 4 marzo 1969, n. 115

In vigore dal 30 apr 1969
L'onere derivante dalla presente legge farà carico sul capitolo 1334 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 marzo 1969 SARAGAT RUMOR - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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