Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 dic 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: "Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud", con la seguente modificazione:
All', lettera d), le parole: anche di origine italiana sono sostituite con le altre: anche di origine non italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1968
SARAGAT
LEONE - MEDICI - RESTIVO
- GONELLA - FERRARI
AGGRADI - COLOMBO
- SCALFARO - RUSSO -
SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-11-19;1188#art-1