Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 dic 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: "Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud", con la seguente modificazione: All', lettera d), le parole: anche di origine italiana sono sostituite con le altre: anche di origine non italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1968 SARAGAT LEONE - MEDICI - RESTIVO - GONELLA - FERRARI AGGRADI - COLOMBO - SCALFARO - RUSSO - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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