Art. 5 · LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187

Art. 5

LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187

In vigore dal 1 dic 1968
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: "Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonchè per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni".
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