Art. 3 · LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187

Art. 3

LEGGE 19 novembre 1968, n. 1187

In vigore dal 1 dic 1968
L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.
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