Art. 6
LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201
In vigore dal 21 dic 1968
Rimane ferma la norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificato dall'articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto, nei casi previsti, per l'esercizio dei raccordi.
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