Art. 5 · LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

Art. 5

LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

In vigore dal 21 dic 1968
Il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2142, che assoggetta a tasse erariali i trasporti che si effettuano per conto di terzi sulle ferrovie private di seconda categoria, si applica anche ai trasporti che si effettuano per conto di terzi sui raccordi di cui all'articolo 2.
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